Si allega quanto stabilito dal TAR riguardo al ricorso di AIFi sulla figura del massaggiatore e capo bagnino degli istituti idroterapici.
Nonostante la sentenza stabilisca che “il ricorso non può essere accolto in forza degli argomenti che seguono”
sono da sottolineare alcuni interessanti chiarimenti definiti dal TAR:
- Al punto 4.4: se ne può concludere che l’unica figura professionale ormai ammessa dall’ordinamento nell’indicato settore di attività è quello del fisioterapista. (cfr. Tar Lazio, Roma, 15 dicembre 2004 n. 16084).
- Al punto 4.5: ritiene il Collegio che il decreto oggi impugnato non “crei” alcuna figura professionale, limitandosi ad istituire corsi di formazione abilitanti all’esercizio di una arte ausiliaria
- Al punto 4.5: il massaggiatore ed il capo bagnino degli stabilimenti idroterapici potranno compiere atti non riservati ai professionisti sanitari
- Al punto 4.5: In definitiva, i provvedimenti del Ministero, pur non introducendo un’organica disciplina della materia, specificano il disposto della norma primaria, assicurando che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici possa svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista.
Questo primo annuncio è per dare tempestiva informazione riguardo a questo recente sviluppo, seguirà un più preciso comunicato nei prossimi giorni.
A.I.Fi. Lombardia













