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COMUNICATO STAMPA

 

IL TAR CONFERMA LE RAGIONI ALL’AIFI LOMBARDIA

Con l’ultima (in ordine di tempo) sentenza n° 3158 del 6 aprile 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione III, ha accolto l’ennesimo ricorso dell’AIFI Lombardia contro i provvedimenti regionali che hanno istituito, sotto le denominazioni più varie, figure professionali con compiti di natura sanitaria, pur senza titoli universitari legittimi.
Questa volta a cadere sotto i colpi della scure del Giudice Amministrativo è stato l’Operatore di Tecniche di Massaggio Orientale, istituito con decreto n. 7995 del 2007, dopo che analoga sorte era toccata all’Operatore del Massaggio Sportivo, già annullato con sentenza n. 29 del 2009, ed al Massaggiatore e operatore della Salute, cassato invece con sentenza n. 4060 del 2008.
La Regione Lombardia aveva cercato di evitare l’annullamento del decreto 7995 del 2007 adottando un nuovo provvedimento (decreto n. 13425 del 2008), con il quale precisava che il titolo rilasciato alla fine dei corsi per operatore di tecniche del massaggio orientale non aveva giuridicamente “carattere abilitante”. Ma il T.A.R. ha ritenuto insufficiente tale precisazione, rilevando che “stabilire quali siano le mansioni che il soggetto può svolgere una volta conseguita la certificazione di un percorso formativo non crea effetti sostanzialmente differenti dall’abilitarlo allo svolgimento delle stesse”.
E’ poi interessante notare che il Giudice Amministrativo ha motivato l’annullamento dei decreti regionali non solo perché invadono le competenze riservate allo Stato, ma anche perché sono state attribuite alla nuova figura professionale compiti sanitari veri e propri, riservati al fisioterapista.
Anche il T.A.R. riconosce quindi che non vengono in rilievo solo aspetti formali di riparto di competenze tra il livello statale e quello regionale, ma problematiche di carattere sostanziale, vale a dire il vulnus all’interesse generale di tutela della collettività contro il rischio di trattamenti sanitari inappropriati.
A questo punto, viene da chiedersi perché la regione insista nel privilegiare la tutela di questi “operatori” a scapito dell’interesse dei pazienti e di quanti hanno legittimamente e validamente acquisito l’abilitazione all’esercizio di una professione sanitaria.
C’è da dire che stavolta il T.A.R. ha condannato la Regione a pagare le spese legali. Speriamo che ciò possa costituire un monito per il futuro e un’occasione di ripensamento per la Regione.

Dott.ssa Rosa Bolotta
Responsabile Ufficio Giuridico Regionale
AIFI Lombardia

 

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Giugno 2010 21:01  

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