Il 10 febbraio 2011 la Conferenza Permanente Stato Regioni ha sancito l'accordo sull'equivalenza dei titoli pregressi, in applicazione del comma 2 dell’art.4 della Legge 42 del 1999. Finalmente un altro capitolo di interpretazioni si chiude con questo riferimento normativo, vale a dire sono considerati per la possibile equivalenza al titolo universitario di fisioterapista i titoli conseguiti entro il 26 febbraio 99, con corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo.
Il riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai fini dell’esercizio professionale sia subordinato che autonomo, è semplicemente un atto dovuto per permettere l’esercizio professionale precedentemente autorizzato dal titolo conseguito.
L’equivalenza non produce alcun effetto su posizione rivestita, su mansioni e su trattamento economico (art 4). I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza devo essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti dei profili professionali.
L’accordo contiene l’elenco dei titoli che non possono aspirare all’equivalenza e tra questi il masso fisioterapista conseguito in corsi attivati dopo il 31 dicembre 1995, il massaggiatore del 1934, il massaggiatore sportivo, il massaggiatore capo bagnino e il laureato in scienze motorie/isef.
a cura dell’Ufficio Giuridico
A.I.FI. Regione Lombardia
Responsabile
dott.ssa Rosa Bolotta














