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Aggiornamenti Fiscali

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Con riferimento alle principali novità in materia tributaria/fiscale di interesse per la categoria dei fisioterapisti, si rileva che con la precedente finanziaria e la successiva cosiddetta “manovra d’estate”, si erano avute importanti agevolazioni, che possiamo così  sintetizzare (peraltro già analizzate nell’incontro – gratuito per tutti i soci – avuto nel 2008):

Nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi (art. 1 commi da 96 a 117)

Debutto di un nuovo regime contabile,  applicabile naturalmente a partire dall’anno 2008 a tutti i contribuenti (persone fisiche) che nel precedente anno solare hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a € 30.000, non hanno effettuato cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori e nel triennio precedente non abbiano acquistato beni strumentali superiori a € 15.000. Tale nuovo regime prevede l’imposizione di una imposta sostitutiva del 20%, in luogo di Irpef e relative addizionali, Irap ed Iva.

Caratteristiche principali sono l’esonero da numerosi adempimenti fiscali e  l’inapplicabilità degli Studi di Settore e/o dei parametri.  

Chi fosse interessato ad avere ulteriori o più approfondite informazioni può contattare direttamente la segreteria di Aifi Lombardia

Soppressione degli elenchi clienti e fornitori .

A partire sempre dall’anno 2008, e’ stato soppresso tale oneroso obbligo contabile che interessava la quasi totalità  dei contribuenti possessori di partita iva.

Con l’eliminazione di tale obbligo, sono state anche soppresse le eventuali sanzioni applicabili su irregolarità  commesse (mancato invio di tali elenchi e/o comunicazioni incomplete o errate).

Eliminazione dell’obbligo di tracciabilità  dei pagamenti / incassi per i professionisti

A decorrere dal 25 giugno 2008 e’ stato soppresso tale vincolo, istituito con il DL 223/06 : i professionisti possono, quindi, tornare ad incassare le parcelle anche per contanti, indipendentemente dall’importo riscosso.

Parallelamente, a partire dalla stessa data, gli esercenti arti e professioni non sono più tenuti ad avvalersi di un conto corrente bancario e/o postale dedicato, sul quale far affluire le entrate e le uscite relative all’attività  svolta.

Si ricorda, comunque, che permane in vigore la disposizione riguardante l’accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelievi eccedenti l’importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.

La Legge finanziaria (L. 22/12/2008 n. 203) per il 2009, non porta con se rilevanti novità  per i professionisti, se non prorogare alcune detrazioni per le imposte dirette (spese di frequenza per asili nido, spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale,  spese per ristrutturazioni edilizie  - detrazione del 36% Irpef – etc..)

Segnalo, invece, per chi ne potesse beneficiare, la normativa relativa al cosiddetto “bonus famiglia”.

Il D.L. n.185/08 all’articolo 1 ha previsto l’introduzione di un bonus straordinario per le famiglie  a basso reddito (da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed all’ammontare del reddito prodotto come segue:

-Unico componente del nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 € - bonus 200 €

-Nucleo familiare costituito da due componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000,00 € - bonus 300 €

-Nucleo familiare costituito da tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000,00 € - bonus 450 €

-Nucleo familiare costituito da quattro componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 20.000,00 € - bonus 500 €

-Nucleo familiare costituito da cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 20.000,00 € - bonus 600 €

-Nucleo familiare costituito da più di cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 22.000,00 € - bonus 1.000 €

-Nucleo familiare costituito da componenti portatori di handicap con reddito complessivo familiare non superiore a 35.000,00 € - bonus 1.000 €
La spettanza del bonus può essere verificata con riguardo al periodo 2007 o 2008 alternativamente ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all’Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).

Le istanza vanno inviate in forma telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, secondo specifiche procedure. Con riferimento alla data di stampa di questo articolo, le scadenze previste per la presentazione di tale richiesta sono il 28/02/2009 (con riferimento all’anno 2007) e il 31/03/2009 (per la richiesta con riferimento all’anno 2008).

Consulente Commercialista/Revisore Contabile  Chiara Orsatti



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Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Giugno 2010 20:58  
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